Transfer Pricing regime premiante per le imprese
L’Art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997 prevede la possibilità di disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione ( dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta) connesse alla rettifica dei prezzi di trasferimento infragruppo, nel caso in cui il contribuente abbia:
– Predisposto la documentazione idonea (Masterfile e country file o per le società controllate solo country file);
– Abbia comunicato preventivamente il possesso della documentazione in sede di dichiarazione dei redditi;
– Abbia consegnato nei termini (entro 10 gg. dalla richiesta da parte dell’A.F. e/o GdF) la documentazione predisposta in sede di verifica.
Si specifica che la disapplicazione delle sanzioni è subordinata alla valutazione di idoneità della documentazione da parte dell’A.F. e/o GdF. L’idoneità risulta da:
– Da un punto di vista puramente formale, ovvero la documentazione dovrà essere predisposta secondo la struttura e i capitoli indicati nel Provvedimento del 22.09.2010;
– Da un punto di vista sostanziale, ovvero dovrà essere completa, veritiera e consentire ai verificatori di comprendere la policy di Transfer pricing adottata dalla società.
Il possesso della documentazione non è obbligatorio ma offre un incentivo volto a premiare l’atteggiamento collaborativo delle imprese.