OPERAZIONI INTRA-UE NUOVA PROVA DELLE CESSIONI IN VIGORE DAL 01.01.2020
Novità a partire dal 01.01.2020 in riferimento al Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto concerne il regime di exemption connesse alle operazioni intracomunitarie.
L’art. 45 bis definisce, ai fini dell’applicazione delle esenzioni dall’imposta per le cessioni intra-UE, quali debbano essere considerate prove tangibili al fine di dimostrare che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità UE distinguendo tra trasporti direttamente effettuati dal cedente o da un terzo per suo conto e trasporti effettuati dall’acquirente o da un terzo per suo conto.
L’art. 45 bis, comma a) e ) evidenzia due distinti gruppi probatori accettati come prova della spedizione o del trasporto.
Elementi di prova di cui alla lettera a):
– Lettera CMR riportante la firma;
– Polizza di carico;
– Fattura di trasporto aereo;
– Fattura emessa dallo spedizioniere;
Elementi di prova di cui alla lettera b):
– Polizza assicurativa o documenti bancari attestante il pagamento della spedizione;
– Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo della merce nello stato membro di destinazione;
– Ricevuta rilasciata da un depositario nello stato membro di destinazione.
N.B. Nel caso in cui i beni siano inviati e spediti direttamente dall’acquirente o per suo conto, il venditore dovrà essere in possesso di una dichiarazione scritta da parte dell’acquirente prima di ogni spedizione con la quale si certifica che la merce è giunta a destinazione. La dichiarazione scritta rilasciata al venditore dovrà riportare la data di rilascio, il nome e indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e luogo di arrivo dei beni, identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente. Nel caso di cessioni di mezzi di trasporto ulteriore indicazione del numero identificativo del mezzo di trasporto.
La dichiarazione dovrà essere fornita dall’acquirente al venditore entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo alla cessione.
Il venditore, oltre alla dichiarazione sopra citata, dovrà essere in possesso alternativamente di:
– Almeno due elementi di prova di cui alla lettera a) rilasciata da due diverse parti indipendenti tra loro;
– Di uno qualsiasi di un elemento di prova di cui alla lettera a) e uno qualsiasi di elemento di prova di cui alla lettera b) che confermano la spedizione rilasciata da due diverse parti indipendenti tra loro;
Dott. Mattia Baù