“Masterfile” e “Documentazione Nazionale”: L’importanza della Documentazione
L’importanza del possesso della documentazione “masterfile” e/o unicamente del “country file” riveste un ruolo di fondamentale importanza in caso di accertamento sulle tematiche del transfer pricing in considerazione al nuovo rapporto sulle Azioni 8,9 e 10 OCSE/G20 Base Erosion and Profit Shifting recanti la disciplina in materia di transfer pricing e altresì l’emanazione delle nuove linee guida OCSE aggiornate e approvate dal Consiglio dell’OCSE in data 10 luglio 2017.
Il possesso idoneo della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento consente al contribuente di beneficiare della NON applicazione delle sanzioni dal 90% al 180% nel caso in cui, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica di altra attività istruttoria, il contribuente consegni
all’amministrazione finanziaria la documentazione indicata, ovvero, il possesso del così detto “Masterfile” e della “Documentazione Nazionale”, destinati in sostanza, a raccogliere, rispettivamente, informazioni relative al Gruppo e alla società.
Si precisa altresì che condizione necessaria per la NON applicazione delle sanzioni è altresì subordinata ad apposita comunicazione all’Amministrazione Finanziaria del possesso del “set” documentale attraverso l’indicazione in apposito rigo del Modello Unico della Società in sede di presentazione annuale della dichiarazione dei redditi (D.L. n. 78 del 2010, Art. 1, comma 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.471).
L’idoneità della documentazione consente al Gruppo multinazionale di poter pianificare anticipatamente, anche attraverso l’utilizzo di database avanzati, la politica da applicare nei prezzi di trasferimento e di conoscere approfonditamente il così detto “range interquartile” entro il quale, saranno considerati idonei i prezzi applicati nelle transazioni infragruppo.
Da ciò si evince che il possesso della documentazione non sarà solo puramente materiale ma consentirà al Gruppo di imprese di poter pianificare in maniere efficace ed efficiente le scelte strategiche imprenditoriali di Gruppo in base ai rischi, assets e funzioni svolte all’interno del Gruppo dalle varie imprese controllate e/o collegate coinvolte nelle transazioni infragruppo.
In riferimento al range interquartile si sottolinea che, per Arm’s length si intende il principio di libera concorrenza stabilito dalle Linee Guida dell’OCSE aggiornato al 2017, secondo le quali il prezzo equo applicabile nelle transazioni infragruppo è quello che sarebbe stato pattuito per transazioni similari poste in essere da imprese indipendenti.
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